
Inosservanza degli obblighi di assistenza familiare:
Il mio assistito è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p., accusato di non aver corrisposto l’assegno di mantenimento per i figli a partire dal dicembre 2020.
Il processo
D’accordo con il cliente abbiamo scelto di procedere con il rito abbreviato. Questa strategia ha permesso di far emergere la reale natura dell’inadempimento.
Il mio assistito, infatti aveva subito un licenziamento e sebbene si fosse impegnato a cercare nuovi lavori, le paghe gli consentivano a mala pena di pagare l’affitto.
Come si legge nella sentenza del Tribunale di Palermo, è emerso che l’imputato si è trovato in una “situazione incolpevole di impossibilità a provvedere al mantenimento dei figli”.
Le sfortunate vicende lavorative che lo hanno colpito sono state ritenute “non ascrivibili alla sua volontà”.
Il rischio: la condanna per omesso mantenimento ⚠️
Il rischio in questi procedimenti è una condanna penale che incide pesantemente sulla vita della persona. Tuttavia, la legge non può punire chi si trova in una condizione di oggettiva difficoltà economica.
Nel caso di specie, il Giudice ha rilevato come le prove raccolte valgano a “escludere la sussistenza dell’elemento psicologico del reato e quindi la rimproverabilità della condotta”.
Nonostante la querela iniziale, è stato chiarito che il mancato versamento non era frutto di una scelta deliberata, ma di una crisi lavorativa subita e non cercata.
L’ approccio: la difesa del merito
La difesa si è concentrata sulla dimostrazione della carenza dell’elemento soggettivo. Il Tribunale ha accolto la tesi difensiva stabilendo che “si può serenamente escludere che nella condotta del prevenuto siano ravvisabili i profili psicologici richiesti dalla norma incriminatrice”.
Il processo si è concluso con l’assoluzione del mio assistito “perché il fatto non costituisce reato per carenza dell’elemento soggettivo”. Questo risultato ribadisce che il diritto penale deve sanzionare solo chi decide consapevolmente di violare i propri obblighi, non chi è vittima degli eventi.
FAQ – Domande Frequenti 🔍
Se non riesco a pagare il mantenimento per colpa della crisi, rischio la condanna?
Ogni caso è diverso ma, se l’impossibilità è totale e “incolpevole”. La sentenza n. 6135/25 del Tribunale di Palermo conferma che le vicende lavorative non volute escludono il reato.
Cosa significa che “il fatto non costituisce reato”?
Significa che, nonostante l’assegno non sia stato pagato, manca l’intenzione (il dolo) di commettere l’illecito, rendendo la condotta non punibile penalmente.
Basta la parola dell’imputato per dimostrare la crisi economica? No, nel processo devono emergere prove concrete, come testimonianze o documenti, che confermino la situazione di oggettiva impossibilità.
Come posso difendermi se ricevo una querela per mancato mantenimento?
Ogni caso è a sé e ogni dettaglio conta. Una difesa consapevole può fare la differenza tra condanna e assoluzione. Se hai bisogno di consulenza, contattami qui: https://studiolegaleforaci.it/contatti/
